Sentenza del Tribunale Speciale

4 giugno 1928

Da "Il processone", a cura di Domenico Zucaro, Editori Riuniti, Roma, 1961, pagine 197, 260-261.[1]

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

  Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, composto da­gli Ill.mi Sigg.:

     Saporiti cav. uff. Alessandro - Gener. di divisione - Presidente
  Buccafurri cav. uff. Giacomo - Giudice relatore
  Tringali-Casanova cav. uff. Antonio - Console MVSN [2] Giudice
  Cau comm. Lussorio Console MVSN Giudice
  Rambaldi comm. Giuseppe Console MVSN Giudice
  Sgarzi cav. Giovanni Console MVSN Giudice
  Ventura cav. Alberto Console MVSN Giudice

ha pronunciato la seguente:

Sentenza [3]


a carico di:

   1) Alfani Luigi, 2) Borin Igino, 3) Bibolotti Aladino, 4) Capurro Ernesto, 5) Flecchia Vittorio, 6) Fabbrucci Virgilio, 7) Fer­rari Enrico, 8) Ferragni Rosolino, 9) Gramsci Antonio, 10) Gidoni Bonaventura, 11) Marchioro Domenico, 12) Michelotti Andrea, 13) Nicola Giovanni, 14) Pusterla Anita Maria, 15) Roveda Gio­vanni, 16) Riboldi Ezio, 17) Scali Ilio, 18) Stefanini Giacomo, 19) Scoccimarro Mauro, 20) Tettamanti Battista, 21) Terracini Umberto, 22) Zamboni Orfeo

   Tutti detenuti

   [...]

   All'imputato Terracini Umberto infligge:

   1) Per il reato di cospirazione la pena di 12 anni di deten­zione a norma dell'art. 134 n. 2 in relazione agli art. 118, 120 e 78 C.P.

   2) Per il reato di incitamento alla guerra civile la pena di 15 anni di reclusione a norma dell'art. 252 C.P. a cui si aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 C.P. e la vigilanza della PS per la durata di anni 3 a norma del­l'art. 28 C.P.

   3) Per il reato di eccitamento continuato alla insurrezione ed al mutamento violento della costituzione e della forma di governo la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e di L. 2.000 di multa a norma degli art. 79 e 135 C.P. in relazione agli art. 118 e 120 stesso cod.

   4) Per il reato di incitamento continuato a mezzo della stam­pa all'odio di classe e alla disobbedienza delle leggi la pena di 1 anno e 4 mesi di detenzione e L. 1.000 di multa a norma degli art. 79 e 247 C.P. e 1° legge 19 luglio 1894 n. 315.

   5) Per il reato di istigazione a mezzo della stampa ai mili­tari di disobbedire alle leggi e violare il giuramento la pena di 1 anno e 6 mesi di detenzione e L. 1.200 di multa a norma degli art. 2 legge 19 luglio 1894 n. 315 e 79 C.P.

   6) Per il reato di offesa al capo del governo la pena di 1 anno di reclusione e L. 2.000 di multa a norma dell'art. 9, legge 24 dicembre 1925 n. 2263.

   7) Per il reato di false ed incomplete notizie date all'auto­rità di PS 1 anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 1° della legge 26 novembre 1925 n. 2029.

   8) Per il reato di uso di documento falso la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.

   Procedendo al cumulo giuridico delle suddette pene a norma degli art. 68, 69, e 75 C.P. si perviene alla complessiva pena della reclusione per la durata di anni ventidue, mesi 9 e giorni 5 e della multa di L. 11.200, oltre la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della PS.

   Per brevità si omette la ripetizione dei capi d'imputazione e della formula di rito, come nell'esempio di Terracini, e, riassu­mendo, trascriviamo le condanne per gli altri accusati.

   Secondo il cumulo ai capi 1°-6°, Gramsci, Roveda e Scoccimarro: anni 20, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno.

   A Borin e Marchioro per i capi 1°-6°: anni 17, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno.

   A Bibolotti per i capi 1°-7°: anni 18, mesi 4, giorni 5 e L. 11.200 di multa.

   A Riboldi per i capi 1°-6°: anni 17, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa.

   A Ferragni per i capi 1°-7°: anni 16, mesi 4, giorni 5 e L. 11.200 di multa.

   A Flecchia, Tettamanti, Zamboni, Ferrari, Nicola, Gidoni e Stefanini per i capi 1°-6°: anni 15, mesi 4, giorni 5 e L. 6.200 di multa per ciascuno. A Pusterla per i capi l°-6°: anni 9, mesi 8, giorni 20 e L. 4.000 di multa.

   A Fabbrucci per i capi 1°-6°: anni 5, mesi 10, giorni 15 e L. 1.000 di multa.

   Come pena accessoria anche agli altri fuinflitta l'interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.

   Infine il tribunale metteva a carico degli imputati le spese processuali, decretava il sequestro degli oggetti e del denaro, già sequestrato dalla polizia, e concludeva:



Per questi motivi



   Il Tribunale letti ed applicati gli art. 13, 15, 19, 20, 21, 28, 33, 35, 36, 39, 68, 72, 75, 79, 134 n. 2 in relazione agli art. 118 n. 3 e 120 C.P. 135, 136, 247, 252, 285 n. 3 C.P. nonché gli art. 1 e 2 della legge 19 luglio 1894 n. 315 n. 9; della legge 24 dicembre 1925 n. 2263; 1° della legge 26 novembre 1925 n. 2029 e gli art. 485 486 C.P.Es. dichiara: Non provata reità di Alfani Luigi, Capurro Ernesto, Scali Ilio e Michelotti Andrea in ordine alle imputazioni a loro rispettivamente ascritte e li assolve ordinando che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.

   Non luogo a procedimento penale nei riguardi degli imputati del reato di cui all'art. 251 C.P. ritenendo tale reato assorbito nel reato di cui all'art. 247 C.P.

NOTE

[1] Un elenco delle sentenze pronunciate nel primo semestre del 1928 e delle condanne inflitte si può trovare all'indirizzo https://www.englesprofili.it/engles3/ engles3.fabersoft.net/index03fd.htmloption=com_content&view=article&id=78&Itemid=11
[2] Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
[3] Sentenza n. 54, n. 9 Reg. Gen.