Il primo patto di unitą d'azione
tra il Partito comunista e il Partito socialista

Parigi, 17 agosto 1934

Il testo č ripreso da Trenta anni di vita e lotte del PCI, Quaderni di Rinascita n. 2, 1951, pp. 146-147


  I. - Le delegazioni del Partito comu­nista d'Italia e del Partito socialista italiano, riunitesi per discutere i pro­blemi dell'unitą d'azione proletaria, han­no costatato che sul piano generale dei principi e sul giudizio sulla situazione internazionale, sussistono tra di loro divergenze fondamentali di dottrina, di metodo, di tattica, che si oppongono ad un fronte politico generale, a mag­gior ragione, ad una fusione organica. Ma queste divergenze non tolgono che esista una confluenza dei due partiti, su punti precisi, concreti, attuali della lotta proletaria contro il fascismo e contro la guerra. Ubbidendo quindi alla esigenza di sviluppare al massimo la tensione e la concentrazione delle forze popolari cui essi si indirizzano e di assicurare al pro­letariato, interprete degli interessi gene­rali della societą, la direzione della lotta politica, i due partiti stabiliscono tra di loro un patto di accordo in vista degli obiettivi seguenti:

   a) contro l'intervento in Austria e in genere contro la minaccia di guerra che scaturisce dagli antagonismi degli interessi imperialisti e dalla politica fascista di provocazione alla guerra. Le direttive di questa azione sono state precisate nel manifesto comune del 31 luglio cui devono ispirarsi nella loro azione locale le sezioni, i gruppi e i militanti tutti dei due partiti;

   b) per strappare alle prigioni e alle isole di deportazione le vittime del Tri­bunale speciale e della repressione ed imporre l'amnistia totale e incondizio­nata; per la partecipazione attiva alla campagna internazionale di Thaelmann, di Seitz e di tutte le vittime del fasci­smo

   c) per la difesa e il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori; contro ogni riduzione dei salari e degli stipendi, per il sussidio a tutti i disoccu­pati, contro i sequestri, per l'annulla­mento dei debiti e delle imposte ai contadini poveri, per tutte le riven­dicazioni immediate delle masse lavo­ratrici;

   d) contro il sistema corporativo, per la libertą sindacale, per la rappre­sentanza dei lavoratori nelle aziende, per la libertą di organizzazione, di stam­pa e di sciopero, per la elezione libera di tutte le cariche sindacali, per la riven­dicazione di tutte le libertą popolari.

   II. - I due partiti, tenendo presenti le possibilitą locali, s'impegnano a dare alle rispettive organizzazioni di base, ai gruppi e a tutti i militanti, le istru­zioni necessarie per promuovere e coor­dinare, nelle forme che risulteranno pił adatte alle particolari situazioni, delle azioni comuni per gli obiettivi fissati nel presente patto.

   III. - I due partiti si impegnano a dare istruzioni alle rispettive organiz­zazioni dei paesi di emigrazione italiana perchč associno le loro forze nell'azione per sostenere le lotte all'interno del pro­letariato italiano e contro la penetra­zione del fascismo tra le masse emigrate e perchč, attraverso le organizzazioni sindacali e politiche indigene, assicurino la difesa degli emigrati.

   IV. - I due partiti, nei limiti della disciplina verso le rispettive Interna­zionali, useranno della loro influenza per spianare la via in ogni paese ad una politica di unitą d'azione.

   V. - I due partiti conservano la loro piena ed intiera autonomia funzionale e dottrinaria. Ognuno di essi continua la specifica propaganda ed azione, impegnandosi di valersi dell'incontrastato diritto di esprimersi con piena franchezza sui dissensi dottrinali e tattici che tutt'ora si oppongono ad un fronte politico generale ed alla fusione organica, in modo tale da non urtare ed ostacolare lo svolgimento delle azioni comuni gią concordate.

   VI. - I due partiti conservano piena libertą di sviluppare il proprio reclutamento. Essi convengono che nel corso dell'azione comune si asterranno da ogni intervento nel seno dell'altro partito, per disgregarne le organizzazioni e romperne la disciplina

  . VII. - Le delegazioni dei due partiti si manterranno in collegamento e si potranno convocare a richiesta di una delle due, per esaminare e concretizzare nuove eventuali proposte interessanti la realizzazione del presente accordo e per risolvere, nello spirito di questo accordo, ogni eventuale punto di contrasto che sorgesse.